Fatturazione Elettronica

Condomini

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Dal 1° gennaio 2019 è in vigore per tutti la fatturazione elettronica. Tutte le Ditte e tutte le Società sono tenute ad emettere la fattura in formato elettronico. Una fattura emessa con il vecchio standard cartaceo si dà per “non emessa” e pertanto non può essere accettata dal ricevente.

Un problema particolare si pone per i condomini, che sembrerebbero esentati dalla ricezione (mera ricezione) delle fatture elettroniche comunque emesse dai loro Fornitori (in capo ai quali, infatti, rimane l’incontrovertibile obbligo di emettere le fatture elettroniche). Una discrasia che sta causando accese discussioni tra gli operatori. La questione è molto controversa.

Scriviamo queste brevi note interpretative su richiesta dei numerosi Amministratori di Condominio per i quali lavora questo studio.

In queste prime settimane di operatività molti Fornitori dei Condomini non stanno inviando all’Amministratore di Condominio la fattura elettronica, bensì la vecchia copia cartacea di fattura analogica, fondando questo comportamento (in linea di principio poco collaborativo) sulla FAQ n. 55 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 22.01.2019.

Ci permettiamo di definire “poco collaborativo” questo comportamento perché Ditte e Società fornitrici dei Condomini devo sempre e comunque produrre e inviare la fattura elettronica, e quindi, già che devono, davvero non si capisce perché omettere l’atto finale della trasmissione via SDI all’indirizzo elettronico segnalato dall’Amministratore di Condominio.

Comunque, rimanendo sul piano normativo nudo e crudo, dobbiamo innanzitutto segnalare una distorsione interpretativa. Il fatto che questo comportamento si fondi su una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, e che il tutto si inquadri nel contesto della “fatturazione elettronica”, ha portato molti operatori a pensare che la questione vada analizzata in un’ottica prettamente fiscale.

Può darsi che la cosa abbia qualche ricaduta fiscale, come analizzeremo in chiusura di questo breve scritto, ma giova ricordare sin da subito che in verità la questione è innanzitutto civilistica.

Questa esenzione soggettiva in capo ai Condomini non è prevista dalla Legge 205/2017, che ha introdotto modalità e termini per la fatturazione elettronica.

Quando il legislatore ha voluto istituire delle riserve di legge e/o delle limitazioni soggettive è intervenuto con strumenti adeguati, come avvenuto anche recentemente con l’esenzione dei medici dalla fatturazione elettronica, una esclusione soggettiva operata con il D.L. 119/2018.

Questa esenzione soggettiva (peraltro limitata alla sola fase di ricezione) non è presente dall’attuale quadro legislativo, e certo non può essere introdotta con una FAQ. A tal proposito giova ricordare che le FAQ, nella “gerarchia delle fonti”, hanno una valenza prossima allo zero: non hanno neppure il rango di una Circolare.

Sul punto giova ricordare che nel lungo iter di preparazione all’introduzione della fattura elettronica, ogni volta che l’Agenzia delle Entrate ha voluto introdurre un proprio orientamento, non si è risparmiata nel pubblicare Circolari e/o Provvedimenti. Ne consegue che regolamentare un’area così estesa del mercato come i condomini, dove potenzialmente si annidano grosse aree di evasione fiscale, avrebbe dovuto essere oggetto di ben altro strumento, e non certo la FAQ.

In ogni caso, a parere di chi scrive il rango della FAQ non è sufficiente a sovrascrivere il dettato legislativo, che non prevede questa esclusione soggettiva, peraltro parziale poiché limitata alla sola fase ricettiva.

La verità è che per molti mesi i privati (ed anche i Condomini) sono stati a lungo “dimenticati” dall’Agenzia delle Entrate nell’iter di avvicinamento alla scadenza del 1° gennaio 2019, e questo è avvenuto con il contemporaneo placet delle Associazioni di categoria, che a loro volta hanno a lungo mantenuto un sereno distacco dalla questione, come se la cosa non fosse di loro competenza.

Ora si è cercato di porre rimedio in corsa, sospinti dalle diverse istanze che provenivano dal mercato, ovvero dagli operatori che quotidianamente si occupano di gestire gli adempimenti condominiali. Il rimedio, tuttavia, non è affatto all’altezza del problema, poiché – come già detto – una FAQ ha un rango ininfluente nell’assetto normativo.

In subordine giova ricordare che la FAQ in parola dispone per i privati (e quindi per i Condomini) che “non vi è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente”, ma è di tutta evidenza che la mancanza di un obbligo non esclude affatto la facoltà (dell’Amministratore) di richiedere tale fattura elettronica.

A questo punto dobbiamo domandarci se l’Amministratore di Condominio ha titolo per richiedere al fornitore la fattura elettronica.

A parere di chi scrive non solo l’Amministratore di Condominio ha la facoltà di richiedere la fattura elettronica, ma è assai consigliabile che lo faccia poiché l’Amministratore di Condominio è una figura professionale molto particolare, stante che maneggia soldi di terzi.

A differenza delle Ditte e delle Società, infatti, l’Amministratore di Condominio non gestisce un conto corrente con soldi propri. L’Amministratore di Condominio gestisce il conto corrente del Condominio, che riporta giacenze di liquidità di proprietà di terzi. Egli dunque è tenuto ad agire con la “diligenza del buon padre di famiglia” richiamata in diversi articoli del codice civile, dei quali ricordiamo solo, a titolo esemplificativo, l’art. 1176 (Diligenza nell’adempimento) e l’art. 1710 (Diligenza del mandatario), e dunque è tenuto ad operare tutti i controlli sul documento contabile da cui emerge il debito da saldare.

Perché mai l’Amministratore di Condominio dovrebbe disporre un pagamento a fronte di una fattura cartacea che la legge dà per “non emessa”, senza neppure controllare che tale copia sia “copia conforme”?

Potrà mai l’Amministratore di Condominio, nell’esercizio delle sue funzioni, allontanarsi dalla diligenza del buon padre di famiglia e disporre il pagamento sulla base della autoreferenziale assicurazione, fornita dal fornitore, che trattasi di “copia conforme”?

Se l’Amministratore deve operare dei controlli di merito, è di tutta evidenza che tali controlli non possono fondarsi sulle rassicurazioni e/o i documenti forniti dal controllato. Per definizione il controllato deve essere estraneo all’azione di controllo.

Qualche fornitore di condominio eccepisce che la fattura è comunque regolarmente emessa fornendo la ricevuta dello SDI. A parte la autoreferenzialità di tale rassicurazione, sulla quale già sopra ci siamo espressi, tale ricevuta attesta solo che la fattura è stata trasmessa allo SDI, mentre nulla sappiamo del contenuto di questo invio e nulla sappiamo della sua ricezione. Con riferimento al “contenuto” si rammenta l’ormai consolidata giurisprudenza relativa alla posta raccomandata che non sia stata spedita in “plico aperto e visibile”. La busta di una lettera raccomandata attesta solo che è stata spedita una busta, mentre nulla attesta per quanto attiene al contenuto della busta.

In secondo luogo molti dimenticano che la principale novità della fatturazione elettronica sta proprio nella cesura operata sul legame diretto tra Cliente e Fornitore e nella frapposizione dello SDI.

A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, il rapporto tra Cliente e Fornitore non è più diretto. Il Fornitore trasmette la fattura elettronica allo SDI e successivamente è lo SDI a trasmetterla al Cliente.

La corretta trasmissione quindi non ci dice nulla in merito alla corretta ricezione (dell’originale), e la conformità della “copia conforme” non può certo basarsi sulle personali assicurazioni del trasmittente.

In questa vicenda manca all’appello la corretta ricezione da parte del Cliente (il Condominio) affinché il suo legale rappresentante pro tempore possa esercitare la dovuta azione di controllo.

Infine una annotazione di carattere fiscale.

A parte il caso di Fornitori “storici”. e quindi ben conosciuti, a parere di chi scrive l’Amministratore di Condominio dovrebbe operare una accurata vigilanza sulle ipotesi di frode fiscale eventualmente connesse ad una differenziazione di fattura.

Non può essere esclusa, infatti, l’ipotesi della produzione di due fatture diverse: una fattura corretta in formato cartaceo (al fine di ottenere il pagamento) e una fattura più bassa trasmessa in formato elettronico allo SDI a fini di evasione fiscale. L’Amministratore non può saperlo, e neppure è tenuto a saperlo, non rientrando nella sfera delle sue attribuzioni questo tipo di controllo. Tuttavia l’Amministratore può legittimamente porsi qualche domanda: perché il Fornitore non vuole trasmettere all’Amministratore la fattura elettronica?

È oggettivamente legittima la domanda sul perché il Fornitore di un Condominio dovrebbe desiderare di fare due operazioni al posto di una. Con una sola operazione, con un solo click, il Fornitore potrebbe inviare la fattura elettronica allo SDI (e conseguentemente all’Amministratore di Condominio). Invece il Fornitore preferisce fare due operazioni distinte e separate sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista esecutivo: trasmissione della fattura elettronica allo SDI + trasmissione all’Amministratore della copia cartacea a mezzo mail o PEC.

Due operazioni al posto di una. Perché?

Queste riflessioni, apparentemente scritte a supporto di una tesi interpretativa restrittiva sulle modalità di acquisizione delle fatture da parte degli Amministratori di Condominio, in verità ha delle ricadute importanti a beneficio dei diritti dei Fornitori del Condominio. Capita spesso, infatti, che il Condominio, esattamente come tutti gli altri clienti, tardi a pagare i propri debiti e che il Fornitore debba adire le vie legali per la riscossione coatta del suo credito.

Proviamo ora ad immaginare come possa fare il Fornitore ad agire con decreto ingiuntivo in questo nuovo mondo di “fatturazione elettronica”. Chi scrive ha consultato più di un Notaio, ma sembra che ad oggi il Notariato ancora non si sia espresso sulle modalità di esercizio delle vecchie ingiunzioni di pagamento in questa nuova era di fatturazione elettronica.

In via preliminare, tuttavia, possiamo dire che la posizione del creditore è sicuramente indebolita dal fatto di non poter esibire la prova di aver trasmesso al debitore l’originale delle fattura (e quindi la fattura elettronica) attraverso i canali previsti dalla legge (lo SDI). Ne consegue che risulta un po’ azzardato poggiare su una FAQ le possibilità di portare a buon fine la riscossione coatta del proprio credito. Dal punto di vista gestionale sembra un comportamento un po’ avventato, e segnalarlo in anticipo – così come stiamo facendo in questo scritto - non va certo a vantaggio del Condominio, bensì del fornitore del Condominio.

La questione è molto controversa e stimolante sul piano professionale. Si accettano contributi e suggerimenti.